STATUTO

Art.1 – L’Associazione di volontariato

“ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NO PROFIT DURANTE E DOPO DI NOI - ONLUS” più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Italia, Comune di Figline Valdarno, frazione Gaville, in Via di Gaville 60A, presso il complesso abitativo di proprietà Rossi Elio, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R.           , persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale attraverso l’accoglienza e l’assistenza e, quando possibile, il recupero di persone con disabilità psico-fisiche.

Art.2- L’associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza dei fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso, se autorizzato, delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (consiglio direttivo, collegio dei revisori dei conti e dei probiviri,ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, contabile-economo, relazioni pubbliche ed umane, coordinatore scientifico ) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art.3- L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento: sostegno alle persone con problemi di disabilità psico-fisica, compensati farmacologicamente ove necessario, partendo dalla indicazione dello specialista di riferimento, nell’intento di farli crescere in salute, socializzazione ed autonomia o almeno di stabilizzarli evitando i regressi tipici di molti di tali soggetti.

Art.4- Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’associazione tende a portare avanti i seguenti interventi: colloquio continuo e diretto con gli assistiti e con i familiari (o chi per loro), aiuto all’integrazione sociale sia fra gli assistiti che con il mondo esterno, studio personalizzato delle necessità e degli interessi dell’assistito, ricerca delle leve che facilitino il recupero attraverso gli strumenti indicati e quanti altri ritenuti opportuni.

SOCI

Art.5- Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione (anche tramite Web da questo stesso sito, vedi menu'). Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di adesione all’associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.- 6- La qualifica di socio si perde per :

-decesso;

-mancato pagamento della quota sociale;

-dimissioni;

-espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, per danni morali e/o materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione e in caso di provata immoralità .

Art. – 7 – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Art. – 8- La quota associativa, fissata inizialmente in 20 (venti) Euro, non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. -9 – Gli aderenti all’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto lavorativo, dipendente o autonomo.

ORGANI SOCIALI

Art. -10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;

- Consiglio direttivo;

- Presidente;

- Collegio dei revisori dei conti e dei Probiviri;

- Collegio dei soci consulenti, con sola funzione consultiva, staff del Consiglio direttivo.

Art. -11- L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio direttivo deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il 30 Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. – 12 – l’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal Vice presidente. Nel caso di assenza di entrambi, o per volontà dei soci presenti, l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertata la validità della convocazione, il diritto di intervenire e la validità delle eventuali deleghe.

ART. – 13 – L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi, In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno, L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell’associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto,

Ogni socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio,

ART: 14 – L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;

- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi;

- approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

- redazione, modifica, revoca dei regolamenti interni;

- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell’assemblea   è inappellabile.

ART. 15 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria.

ART. 16 – Le decisioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 – Il Consiglio direttivo è formato inizialmente da n. 7 membri (Presidente, V. Presidente (addetto anche ai problemi legali), Segretario, Tesoriere, Coordinatore del Consiglio dei Consulenti scientifici, Addetto alle Relazioni Pubbliche (esterne ed interne), Addetto alla Contabilità agli acquisti e all’Economato) e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può essere rieletto.

ART. 18 – Compiti del Consiglio Direttivo:

E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell’Assemblea;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

- predisporre il rendiconto annuale;

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;

- deliberare circa l’ammissione dei soci;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, sentito il parere del Collegio dei Revisori e dei Probi Viri;

- predisporre i regolamenti per l’approvazione dell’Assemblea;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essi affidati.

ART. 19 – I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

- deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione al di fuori di quanto stabilito dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria. Nella 1° Assemblea deciso in Euro 1000 (mille);

- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell’associazione.

ART. 20 – Il Collegio dei revisori e dei ProbiViri è nominato dall’Assemblea dei soci, è composto di 3 membri effettivi e di due supplenti. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di Revisore e Probo Viro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori e P.V. , che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri .

- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;

- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea;

- redazione della Relazione annuale del Rendiconto consuntivo e sua presentazione all’Assemblea;

- In funzione di Collegio dei Probi Viri è di supporto al Consiglio Direttivo nelle decisioni relative agli eventuali provvedimenti di censura e/o di espulsione di soci.

 

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART.21 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci (quote sociali ed eventuali ulteriori libere elargizioni);

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni o lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;

- donazioni, lasciti o successioni.

ART. 22 – L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell’Associazione 7 giorni prima della convocazione dell’Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

ART. 31 – Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.

 

ATTIVITA’ SECONDARIE

ART. 24 – L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività economiche marginali di cui al D.M. del 25.05.1995.

 

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 25 - La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un’Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le eventuali passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi possibilmente tra i soci.

 

NORME RESIDUALI

ART. 27 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, delle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l’Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

Il su scritto Statuto è formulato i quattro pagine e in 27 (ventisette) articoli. E’ stato approvato dai soci promotori-fondatori e forma parte integrante dell’atto costitutivo a cui viene allegato.